4 LOG e dalla costante giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali e di questa Corte; che l’istanza va accolta ai sensi delle precedenti considerazioni; che per quanto concerne la richiesta di PI 2 di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio riguardo alla presente istanza, la stessa non può essere accolta, poiché nel caso in esame non s’imponeva l’assistenza di un avvocato per la tutela dei suoi interessi, trattandosi di una procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG e avendo, a giudizio di questa Corte, potuto spiegare le sue ragioni a fondamento della reiezione della presente istanza anche senza l’ausilio di un patrocinatore;