TRAM 52.2005.9); che nel caso di reati commessi dall'operatore sanitario nell’esercizio della professione o comunque contrari alla dignità della professione, la revoca dell'autorizzazione per decadenza del presupposto della buona condotta (art. 56 cpv. 1 lit. b Lsan) può in particolare sovrapporsi alla revoca disposta per uno dei motivi indicati dall’art. 59 cpv. 2 lit b Lsan;