b Lsan); che la revoca dell’autorizzazione per tempo determinato o indeterminato può avere soltanto valore di semplice misura amministrativa, mediante la quale l’autorità constata la decadenza dei presupposti che ne avevano giustificato il rilascio; essa può tuttavia anche presentare le connotazioni di provvedimento afflittivo, ovvero di sanzione disciplinare (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1., inc. TRAM 52.2005.9); che nel caso di reati commessi dall'operatore sanitario nell’esercizio della professione o comunque contrari alla dignità della professione, la revoca dell'autorizzazione per decadenza del presupposto della buona condotta (art. 56 cpv.