se le stesse vengono meno, è invece revocata per tempo determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lit. a Lsan); che l'autorizzazione può inoltre essere revocata in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di comportamenti lesivi dell’etica professionale, di ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di gravi violazioni delle disposizioni di legge, nonché in caso di violazione delle norme deontologiche (art. 59 cpv.