a), al godimento di buona reputazione (cpv. 1 lit. b), documentata dall'estratto del casellario giudiziale (cpv. 4 lit. b) ed al possesso dei necessari requisiti psichici e fisici (cpv. 1 lit. c), comprovati da un certificato di idoneità (cpv. 4 lit. c); che se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorizzazione è rifiutata (art. 59 cpv. 1 Lsan); se le stesse vengono meno, è invece revocata per tempo determinato o indeterminato (art. 59 cpv.