CRP 60.2003.1), ha ritenuto di rilasciare il 20.02.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni: "Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP.