che con replica 19/20.10.2011 l’IS 1 rileva di aver appreso unicamente dalle osservazioni di PI 2 che non è stato presentato ricorso contro la decisione 24.05.2011 emanata dalla Corte di appello e di revisione penale, domandando – in considerazione delle osservazioni di quest’ultimo e del procuratore pubblico – di ottenere l’autorizzazione ad accedere unicamente alle sentenze di primo e di secondo grado; che con duplica 25/26.10.2011 PI 2 si oppone all’accesso agli atti nell’incarto penale che gli concerne, chiedendo la reiezione dell’istanza in toto (doc. 14); che, come visto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni di duplica; che l’art. 62 cpv.