{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-311_2011-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109864&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "055b5fc367ce193d1a0365c371f1588c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.12.2011 60.2011.311"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), vista la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.02.2003 (inc. CRP 60.2003.1), ha ritenuto di rilasciare il 20.02.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni:\n\"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio. Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà\";\nche l'art. 56 Lsan subordina l'autorizzazione al libero esercizio delle professioni sanitarie al possesso di determinati titoli di studio (cpv. 1 lit. a), al godimento di buona reputazione (cpv. 1 lit. b), documentata dall'estratto del casellario giudiziale (cpv. 4 lit. b) ed al possesso dei necessari requisiti psichici e fisici (cpv. 1 lit. c), comprovati da un certificato di idoneità (cpv. 4 lit. c);\nche se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorizzazione è rifiutata (art. 59 cpv. 1 Lsan); se le stesse vengono meno, è invece revocata per tempo determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lit. a Lsan);\nche l'autorizzazione può inoltre essere revocata in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di comportamenti lesivi dell’etica professionale, di ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di gravi violazioni delle disposizioni di legge, nonché in caso di violazione delle norme deontologiche (art. 59 cpv. 2 lit. b Lsan);\nche la revoca dell’autorizzazione per tempo determinato o indeterminato può avere soltanto valore di semplice misura amministrativa, mediante la quale l’autorità constata la decadenza dei presupposti che ne avevano giustificato il rilascio; essa può tuttavia anche presentare le connotazioni di provvedimento afflittivo, ovvero di sanzione disciplinare (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1., inc. TRAM 52.2005.9);\nche nel caso di reati commessi dall'operatore sanitario nell’esercizio della professione o comunque contrari alla dignità della professione, la revoca dell'autorizzazione per decadenza del presupposto della buona condotta (art. 56 cpv. 1 lit. b Lsan) può in particolare sovrapporsi alla revoca disposta per uno dei motivi indicati dall’art. 59 cpv. 2 lit b Lsan; a differenza della revoca per grave negligenza, per azioni immorali, per rilascio di certificati falsi, per comportamenti lesivi dell'etica professionale o per ripetuta inosservanza delle regole dell'arte, che può essere pronunciata dell'autorità amministrativa indipendentemente da qualsiasi giudizio penale, la revoca per decadenza del requisito della buona condotta presuppone una condanna penale iscritta a casellario giudiziale per un reato inconciliabile con il profilo di dirittura morale richiesto all'operatore sanitario (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1., inc. TRAM 52.2005.9);"}