2 LAV (secondo cui l’indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione) e art. 29 cpv. 2 LAV (secondo cui l’autorità cantonale competente accerta d’ufficio i fatti), nonché le competenze previste dall’art. 5 della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RL 3.3.3.5) e dall’art. 1 cpv. 2 lit.