{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-306_2011-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110224&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "016c29cd3c442de35947037191ea802c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 18.10.2011 60.2011.306"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Dipartimento della sanità e della socialità quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 20/22.09.2011 presentata dal\npremesso che la richiesta datata 20.09.2011 è giunta al Tribunale penale cantonale il 21.09.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 22.09.2011, senza formulare osservazioni in merito;\nrichiamate le osservazioni 27/28.09.2011 del procuratore pubblico Andrea Pagani, 28/29.09.2011 dell’avv. PR 1, __________, già patrocinatore di PI 2, ora d’ignota dimora, e 3/4.10.2011 degli eredi fu __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), di cui si dirà in seguito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. Il 28.01.2010 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice Claudio Zali, ha dichiarato PI 2 autore colpevole, tra l’altro, di omicidio colposo (\"per avere, il 29 agosto 2009, a __________, colpendolo con una violenta sberla al viso, cagionato per negligenza la morte di __________ \") e di lesioni semplici (\"per avere, il 29 agosto 2009, a __________, colpendolo con una violenta sberla al viso, intenzionalmente provocato un danno al corpo e alla salute di __________ \") e lo ha condannato alla pena detentiva di due anni e tre mesi (con computo del carcere preventivo sofferto), al pagamento di una multa di CHF 500.--, dell’importo complessivo di CHF 119'337.90 oltre interessi (di cui CHF 90'000.-- a titolo di torto morale in favore dei famigliari della vittima) e della tassa di giustizia e delle spese (cfr., nel dettaglio, sentenza 28.01.2010, inc. TPC __________).\nLa suddetta decisione è cresciuta in giudicato il 15.02.2010.\n2. In data 21.05.2010 i congiunti della vittima, costituitisi parte civile nell’ambito del surriferito procedimento penale per il tramite del loro patrocinatore (scritto 2/3.09.2010, AI 20), hanno presentato al IS 1 una domanda d’indennizzo e riparazione morale ai sensi degli art. 19 e 22 LAV.\n3. Con la presente richiesta – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – il IS 1, con riferimento alla suddetta domanda e richiamati la LAV, la sua legge di applicazione e il relativo regolamento di esecuzione, chiede di ottenere l’autorizzazione a compulsare i verbali dei testi indicati nella pagina 4 della sentenza 28.01.2010 (inc. TPC __________) (ndr: __________, __________ e __________), allo scopo di valutare in maniera completa il comportamento assunto dalla vittima (†__________) nell’ottica di un’eventuale riduzione delle prestazioni LAV (art. 27 cpv. 2 LAV).\nCon osservazioni 27/28.09.2011 il procuratore pubblico ha comunicato che nulla osta da parte del Ministero pubblico a concedere il postulato accesso agli atti.\nGli eredi fu __________, dal canto loro, non si sono opposti alla trasmissione della documentazione richiesta.\nL’avv. PR 1, già patrocinatore di PI 2, ha comunicato a questa Corte di non rappresentare più il suo assistito dal termine del processo penale e di non sapere dove abiti e come rintracciarlo. Ha comunque precisato quanto segue: \"(…) In considerazione del fatto che il signor PI 2 nell’ambito del procedimento penale aveva dimostrato di essere sinceramente pentito del suo gesto, devo presupporre che se egli avesse potuto fare qualcosa in favore della famiglia della vittima, lo avrebbe fatto\" e che \"(…) In questo senso, pur non avendone più titolo, interpreto le dichiarazioni rese a suo tempo del mio assistito e ritengo che egli non si sarebbe opposto all’esame dell’incarto che lo riguardava da parte del IS 1\" (osservazioni 28/29.09.2011).\nDa informazioni assunte da questa Corte mediante il sistema informatico emerge, in effetti, che PI 2 avrebbe lasciato la Svizzera per trasferirsi in __________.\n4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\"."}