1 LACStr); esse informano le competenti autorità di qualsiasi infrazione che possa giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi previsti dalla LCStr e dalle relative ordinanze (art. 6 cpv. 2 LACStr). Giusta l’art. 47 cpv. 1 RLACStr la polizia trasmette alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, i rapporti concernenti gli incidenti, le violazioni alla legislazione federale sulla circolazione stradale, o infrazioni ad altre leggi che hanno un’influenza sull’idoneità alla guida.