la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione". 4. Le autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale e su richiesta, nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle norme della circolazione stradale (art. 123 cpv. 1 lit. a e lit. b OAC). Le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr e della LTTP (art. 6 cpv. 1 LACStr);