{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-299_2011-09-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110223&nX40_KEY=4711131&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "32284beb8ac2e47903176894131610d3"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.09.2011 60.2011.299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:16:57", "Checksum": "c9e4c76287d29fafbba34fcedfbf4f4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.09.2011 60.2011.299\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante\n\nsedente per statuire sull’istanza 15/19.09.2011 presentata da\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1.In data 1.02.2006 l’allora presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Giovanna Roggero-Will, ha dichiarato IS 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup (in parte per complicità) e contravvenzione alla LStup e lo ha condannato, avendo dimostrato sincero pentimento e agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di tre mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro (cfr., nel dettaglio, sentenza 1.02.2006, inc. TPC __________).\nLa predetta decisione è cresciuta in giudicato il 20.02.2006.\n2.Con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, della surriferita sentenza, omettendo nondimeno di indicare i motivi della sua richiesta.\nQuesta Corte non ha ritenuto necessario interpellare il Tribunale penale cantonale, essendo stato il qui istante parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ in qualità di accusato.\n3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.\nCome ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).\nLo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.\n5.Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia della sentenza richiesta, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.\nDi conseguenza, la sentenza 1.02.2006 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione.\n6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}