Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG. 5.Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ex art. 62 cpv.