{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-291_2011-09-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109812&nX40_KEY=4711131&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a9c1860d3c5f6d6023816a9182f3539c"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.09.2011 60.2011.291"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già parte civile / accusatore privato quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:16:56", "Checksum": "beedb289ac4d5e420c9953204fbbf43b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.09.2011 60.2011.291\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già parte civile / accusatore privato quale istante\n\nsedente per statuire sull’istanza 5/9.09.2011 presentata da\npremesso che la richiesta datata 5.09.2011 è giunta al Ministero pubblico il 6.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 8/9.09.2011, precisando in particolare che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché le sia trasmessa copia del decreto di accusa richiesto;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1.A seguito della denuncia 17.09.2010 sporta da IS 1 nei confronti di ignoti riguardo al furto della sua carta di credito __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro __________ sfociato nel decreto di accusa 13.04.2011 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni a carico di quest’ultimo (DA __________).\nIl predetto decreto è cresciuto in giudicato il 19.05.2011 (AI 8 – inc. MP __________).\n2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del surriferito decreto d’accusa, avendolo smarrito e avendo bisogno dello stesso, senza indicare per quale motivo.\nCome esposto in entrata, il magistrato inquirente non si oppone alla richiesta.\n3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile ai sensi del CPP TI rispettivamente accusatrice privata ai sensi nel nuovo CPP) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.\nCome ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).\nLo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.\n5.Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di accusa 13.04.2011 (DA __________), poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte. Del resto il predetto decreto le era già stato intimato al momento della sua emanazione.\nDi conseguenza, il decreto d’accusa 13.04.2011 (DA __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.\n6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}