{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-289_2011-10-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109740&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cdf14c9408f60719b1e7331865bffc38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 17.10.2011 60.2011.289"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Dipartimento della sanità e della socialità - Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 6/8.09.2011 presentata dall’\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di due incarti penali sfociati in due decreti di accusa entrambi cresciuti in giudicato (DA __________ e DA __________); |\nrichiamate le osservazioni 22/23.09.2011 di PI 1 e 4/5.10.2011 di __________, di cui si dirà in seguito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. In data 9.05.2011 il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, visti gli art. 352 ss. CPP e ritenuto che nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ i fatti sono stati sufficientemente chiariti, ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1, cittadino __________, siccome ritenuto colpevole di attività lucrativa senza autorizzazione giusta gli art. 115 cpv. 1 lit. c LStr e art. 23 LDDS \"per avere, a __________, dall’autunno 2005 all’autunno 2010, e meglio per 10 giorni all’anno corrispondenti al periodo della vendemmia, esercitato un’attività lucrativa come dipendente, presso i vigneti del viticoltore __________, senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri\", proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per complessivi CHF 300.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 50.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).\nIl medesimo giorno il procuratore pubblico, visti gli art. 352 ss. CPP e ritenuto che nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, i fatti sono stati sufficientemente chiariti, ha inoltre posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________, siccome ritenuto autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso giusta gli art. 117 cpv. 1 LStr e art. 23 LDDS \"per avere, a __________, dall’autunno 2005 all’autunno 2010, nella sua qualità di viticoltore nonché di proprietario di alcuni vigneti, impiegato il richiedente l’asilo PI 1 per il periodo della vendemmia e meglio per circa 10 giorni all’anno, sapendo che lo stesso non era autorizzato a lavorare in Svizzera, poiché privo del necessario permesso di Polizia degli stranieri\", proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna (per complessivi CHF 210.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).\nEntrambi i decreti sono cresciuti in giudicato il 10.06.2011.\n2. Con la presente istanza l’IS 1 chiede anzitutto di poter accedere agli atti del procedimento penale riguardante PI 1, dovendo verificare se il medesimo, quale richiedente l’asilo posto al beneficio di prestazioni assistenziali unitamente a sua moglie, abbia percepito indebitamente delle prestazioni conseguendo degli introiti non dichiarati. Postula inoltre di poter accedere agli atti del procedimento penale inerente al suo presunto datore di lavoro (__________) per compiere una doppia verifica sui redditi o sostanza dichiarati da entrambi.\nCon osservazioni 22/23.09.2011 PI 1 afferma di aver lavorato presso __________ per la vendemmia, ma di non aver percepito denaro da lui e di averlo aiutato essendo un suo amico, senza opporsi alla richiesta.\nCon scritto 4/5.10.2011 __________ non si oppone alla richiesta, fornendo le sue spiegazioni riguardo a quanto accaduto.\n3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n4. Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è domandata la compulsazione degli atti, considerati inoltre l’art. 26 Laps (restituzione di prestazioni indebitamente percepite), l’art. 36 Las (prestazioni ottenute indebitamente), l’art. 67 Las (obbligo di informazione) e gli art. 1 e 2 lit. a del relativo regolamento (competenza) – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di PI 1 e di __________, che peraltro non si sono opposti all’istanza.\nIn particolare il contenuto dei rapporti di polizia allestiti nell’ambito di entrambi i procedimenti penali potrebbero, in effetti, essere potenzialmente utili all’autorità istante ai fini delle sue incombenze.\nDi conseguenza, un funzionario dell’IS 1, tenuto al segreto d’ufficio/professionale, è autorizzato da questa Corte ad esaminare gli incarti MP __________ e MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, compatibilmente con i suoi impegni.\nIl funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze."}