che, come detto, il 20.8.2010 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del procedimento penale (ABB __________); che è incompatibile con la buona fede processuale un comportamento contraddittorio – “venire contra factum proprium” –, come per esempio rinunciare all’esercizio di un diritto per poi far valere soltanto in una fase successiva la violazione o il rifiuto di tale diritto (CPP Commentario – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 12);