che la discussione tra RE 1 e l’allora suo legale si è concretizzata nello scritto 5.8.2010 di quest’ultimo al procuratore pubblico: “(…) faccio riferimento al recente colloquio telefonico relativo all’ipotesi di un proscioglimento direttamente da parte del Ministero pubblico del mio patrocinato, (…), a seguito della decisione presa dalla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale di appello in data 1.6.2010, considerati i casi prescritti e il tempo trascorso, per segnalarle che in tale eventualità sia il mio patrocinato che i coprevenuti rinuncerebbero a formulare istanze miranti all’ottenimento di una indennità ai sensi degli art. 317 e segg. CPP” (doc. D, allegato al reclamo 2/5.9.2011);