a, b e c CPP); che il gravame – inoltrato il 2/5.9.2011 – contro la decisione 22.8.2011 del procuratore pubblico con cui ha respinto l’istanza di indennità 18/19.8.2011 di RE 1 è tempestivo e proponibile; che le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate; che RE 1, quale imputato prosciolto, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio; che il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine; che, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a: