che esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP); che il gravame – inoltrato il 2/5.9.2011 – contro la decisione 22.8.2011 del procuratore pubblico con cui ha respinto l’istanza di indennità 18/19.8.2011 di RE 1 è tempestivo e proponibile; che le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate; che RE 1, quale imputato prosciolto, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv.