che, a suo dire, la sua rinuncia ad un’indennità per ingiusto procedimento non potrebbe essere considerata valida: il procuratore pubblico avrebbe infatti potuto abbandonare il procedimento penale soltanto per difetto di seri indizi, non perché l’imputato aveva rinunciato a chiedere la corresponsione di un’indennità; che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa;