che con decisione 22.8.2011 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza in quanto inammissibile “venire contra factum proprium” costitutivo di abuso di diritto: l’istante, il 5/9.8.2010, aveva infatti rinunciato, per il tramite dell’allora suo patrocinatore avv. __________, a far valere pretese di risarcimento qualora fosse stato emanato un decreto di abbandono; che con reclamo 2/5.9.2011 RE 1 domanda che – in accoglimento dell’impugnativa – venga accertata la nullità della rinuncia ad un’indennità e che l’incarto venga retrocesso al Ministero pubblico affinché proceda d’ufficio, ad opera di altro procuratore pubblico, alla determinazione del danno e dell’indennità;