{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-285_2011-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109952&nX40_KEY=4711130&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2bd95c12453871e2ef37f095749b7d4"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.285"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.10.2011 60.2011.285"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico che ha respinto l'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale. rinuncia alle pretese"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:17:24", "Checksum": "ba133779052174e76b892f52f8e71848", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.10.2011 60.2011.285\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico che ha respinto l'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale. rinuncia alle pretese\n\n\nche il doc. G (allegato al reclamo 2/5.9.2011) – scritto 29.8.2011 dell’avv. __________ all’avv. PR 1 – espone come si sarebbero svolti i fatti che avevano portato al decreto di abbandono 20.8.2010: “(…) ero riuscito attraverso due procedure formali a costringere il PP ad emettere un ultimo atto d’accusa per poter svolgere il processo a carico del signor RE 1. La prima decisione formale è stata presa dal Presidente della Corte delle assise correzionali di __________ che ha rinviato gli atti al PP con l’incarico di rifare l’atto d’accusa. La seconda sentenza l’ha presa la Camera dei ricorsi penali in data 29 marzo 2010, analizzando il nuovo atto d’accusa e forzando il PP a tener conto dei casi ormai prescritti. A questo punto la Procuratrice, su mia insistenza, si è detta disponibile a non fare un ulteriore atto d’accusa ma ad emettere un decreto d’abbandono basato sulla violazione del principio di celerità, chiudendo quindi ad integrale soddisfazione del signor RE 1 un caso che inizialmente sembrava dover portare ad una condanna particolarmente grave. Il signor RE 1, presumo su insistenza della sua socia, signora __________, insisteva particolarmente affinché gli fossero risarciti i costi di patrocinio. La PP poneva invece come condizione che questi costi di patrocinio non fossero pretesi, invocando il fatto che i reati erano comunque stati commessi, anche se a quel momento erano in gran parte prescritti. In data 5 agosto 2010 il signor RE 1 e la signora __________ sono venuti nel mio ufficio e abbiamo discusso del quesito. Il signor RE 1, a cui anche la signora __________ ha riconosciuto dovesse competere la decisione, ha per finire acconsentito a rinunciare al risarcimento per ingiusta carcerazione, (…)”;\nche la discussione tra RE 1 e l’allora suo legale si è concretizzata nello scritto 5.8.2010 di quest’ultimo al procuratore pubblico: “(…) faccio riferimento al recente colloquio telefonico relativo all’ipotesi di un proscioglimento direttamente da parte del Ministero pubblico del mio patrocinato, (…), a seguito della decisione presa dalla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale di appello in data 1.6.2010, considerati i casi prescritti e il tempo trascorso, per segnalarle che in tale eventualità sia il mio patrocinato che i coprevenuti rinuncerebbero a formulare istanze miranti all’ottenimento di una indennità ai sensi degli art. 317 e segg. CPP” (doc. D, allegato al reclamo 2/5.9.2011);\nche, come detto, il 20.8.2010 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del procedimento penale (ABB __________);\nche è incompatibile con la buona fede processuale un comportamento contraddittorio – “venire contra factum proprium” –, come per esempio rinunciare all’esercizio di un diritto per poi far valere soltanto in una fase successiva la violazione o il rifiuto di tale diritto (CPP Commentario – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 12);\nche, in queste circostanze, il reclamante che, assistito dall’avv. __________, ha esplicitamente acconsentito a non chiedere indennità per ingiusto procedimento non può, ora, censurare il modo di procedere del magistrato inquirente, siccome critica abusiva, contraria alla buona fede processuale alla quale è tenuto;\nche il gravame è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico del reclamante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}