{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-285_2011-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109952&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2bd95c12453871e2ef37f095749b7d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.285"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.10.2011 60.2011.285"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico che ha respinto l'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale. rinuncia alle pretese"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:59", "Checksum": "6062f303017cb8f5783a3ecaa6ff055b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.10.2011 60.2011.285\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico che ha respinto l'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale. rinuncia alle pretese\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 2/5.9.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1, , patr. da: PR 1, , |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 22.8.2011 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi con cui ha respinto la sua istanza di indennità 18/19.8.2011 inerente all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 20.8.2010 (ABB __________); |\nrichiamate le osservazioni 15.9.2011 e 22.9.2011 (duplica) del magistrato inquirente – che postula la reiezione del gravame – e 20/21.9.2011 (replica) di RE 1 – che si conferma nelle sue allegazioni –;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con decisione 20.8.2010 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico, tra gli altri, di RE 1 per titolo di truffa per mestiere e di appropriazione indebita aggravata, per – sostanzialmente – prescrizione dell’azione penale ed importante violazione del principio di celerità (ABB __________);\nche con istanza 18/19.8.2011 RE 1 ha chiesto al magistrato inquirente un’indennità giusta l’art. 429 CPP pari a CHF 4'339'547.55, oltre interessi, in relazione all’esito del procedimento penale aperto (anche) a suo carico sfociato nel predetto decreto di abbandono;\nche con decisione 22.8.2011 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza in quanto inammissibile “venire contra factum proprium” costitutivo di abuso di diritto: l’istante, il 5/9.8.2010, aveva infatti rinunciato, per il tramite dell’allora suo patrocinatore avv. __________, a far valere pretese di risarcimento qualora fosse stato emanato un decreto di abbandono;\nche con reclamo 2/5.9.2011 RE 1 domanda che – in accoglimento dell’impugnativa – venga accertata la nullità della rinuncia ad un’indennità e che l’incarto venga retrocesso al Ministero pubblico affinché proceda d’ufficio, ad opera di altro procuratore pubblico, alla determinazione del danno e dell’indennità;\nche, a suo dire, la sua rinuncia ad un’indennità per ingiusto procedimento non potrebbe essere considerata valida: il procuratore pubblico avrebbe infatti potuto abbandonare il procedimento penale soltanto per difetto di seri indizi, non perché l’imputato aveva rinunciato a chiedere la corresponsione di un’indennità;\nche giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa;\nche con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP);\nche il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione;\nche esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);\nche il gravame – inoltrato il 2/5.9.2011 – contro la decisione 22.8.2011 del procuratore pubblico con cui ha respinto l’istanza di indennità 18/19.8.2011 di RE 1 è tempestivo e proponibile;\nche le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate;\nche RE 1, quale imputato prosciolto, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio;\nche il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine;\nche, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a: a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 CPP);\nche l’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato; può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP);\nche l’imputato può rinunciare a dette pretese (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 12; CPP Commentario – M. MINI, art. 429 CPP n. 8; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 31; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 8);"}