{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-284_2011-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109739&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c0ebc640504d8a6cef9a34f027b0f258"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.10.2011 60.2011.284"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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A seguito della denuncia sporta l’11.05.2007 da IS 1 e da PI 2 (entrambi patr. da: avv. PR 1, __________) – titolare e avente diritto economico del conto no. __________ rispettivamente titolare e avente diritto economico del conto no. __________, aperti il 17.4.2001 presso Banca __________ (Svizzera) __________, __________ [già __________ (Svizzera) __________, ora __________, __________] – nei confronti di __________, allora dipendente dell’istituto bancario quale junior portfolio manager / consulente, per titolo di truffa, di amministrazione infedele e di falsità in documenti, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di non luogo a procedere 16.04.2009 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi in difetto di seri e concreti indizi di colpevolezza circa i reati ipotizzati dai denuncianti, le cui tesi erano – al contrario – in urto con la documentazione acquisita agli atti, tra cui gli scarichi da loro stessi sottoscritti (NLP __________).\nIn data 2.10.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 27/28.04.2009 giusta l’art. 186 CPP TI presentata da PI 1 e da PI 2 contro il surriferito decreto (inc. CRP __________).\nCon sentenza 26.01.2010 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da PI 1 e da PI 2 avverso la predetta decisione (inc. __________).\n2. Presso la Pretura istante è pendente una procedura civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa da PI 2 contro __________, __________, nell’ambito della quale l’attrice ha chiesto, in via principale, che l’istituto bancario sia condannato a versarle l’importo di EUR 690'837.70, di USD 367'744.10, di YEN 2'188'584.-- e di CHF 40'410.-- (oltre accessori) \"a titolo di esecuzione contrattuale\" e la somma di USD 31'810.--, di USD 3'912.96, di EUR 45'340.-- e di EUR 2'707.-- (oltre accessori) per commissioni, spese e interessi percepiti dalla parte convenuta; in via subordinata, che sia condannato a versarle gli stessi importi (oltre accessori) a titolo di risarcimento del danno rispettivamente per commissioni, spese e interessi percepiti dalla convenuta, riguardo alle operazioni eseguite sul conto no. __________, di cui, come visto, l’attrice era titolare e avente diritto economico, e meglio come descritto nel riassunto di causa 2.09.2011 dell’avv. PR 1 annesso alla presente istanza (doc. 1.a).\nIl pretore, con il consenso delle parti, ha ammesso, in sede civile, il richiamo dell’incarto penale in questione (istanza 2/5.09.2011).\n3. Con la presente istanza la IS 1 chiede, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________, la trasmissione dell’incarto MP __________ (NLP __________), producendo, a suffragio della sua richiesta, un riassunto scritto 2.09.2011 dell’avv. PR 1 di cui si è detto sopra e copia della procura di __________ (doc. 1. e doc. 1.a e doc. 1.b).\nA mente del predetto legale, i documenti bancari acquisiti nell’ambito del procedimento penale in questione inerenti ai conti no. __________ e no. __________ costituirebbero \"(…) elementi di fatto pertinenti per il procedimento civile pendente ritenuto che contengono evidenza dell’identicità delle diverse operazioni poste in atto sui due conti e sulle modalità di conferimento di tali ordini\" (riassunto scritto 2.09.2011 dell’avv. PR 1, p. 4, doc. 1.a). Inoltre l’incarto richiesto conterrebbe \"(…) le evidenze bancarie delle operazioni poste in atto, degli ordini – contestati – asseritamente conferiti al consulente __________ e dei verbali da questi resi (…) pertinenti per dimostrare il fondamento delle domande di causa dell’attrice\" (riassunto scritto 2.09.2011 dell’avv. PR 1, p. 4, doc. 1.a).\nPer il fatto che __________, titolare e avente diritto economico del conto no. __________, sia persona estranea al procedimento civile, l’avv. PR 1 lo ha interpellato ed egli ha dato il suo consenso al richiamo dell’incarto penale, precisando parimenti di rappresentarlo nell’ambito della procedura per risarcimento danni inerente alla gestione del predetto conto essendogli stato conferito procura in tal senso (copia procura 29.12.2006, doc. 1.b).\nPer questi motivi e ritenuto inoltre che __________ e PI 2 sono stati parte (quali denuncianti) al procedimento penale di cui è stato richiamato l’incarto, questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico, __________ e __________ per presentare eventuali osservazioni.\n4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\"."}