{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-26_2011-03-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107741&nX40_KEY=4711135&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "32fba918334d2d010692f2ef3b1fd091"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2011.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.03.2011 60.2011.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. tutore (di un condannato tossicodipendente) quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:40:34", "Checksum": "565950c6c488923a5790fe8cbb238a9d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.03.2011 60.2011.26\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. tutore (di un condannato tossicodipendente) quale istante\n\nsedente per statuire sull’istanza 4/9.2.2011 presentata da\npremesso che la richiesta 4.2.2011 è pervenuta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che l’ha trasmessa – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas –, per competenza, a questa Corte, con scritto 8/9.2.2011, osservando di non avere obiezioni all’invio della decisione richiesta;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. In data 13.2.2007 la __________ (di seguito __________) ha istituito a favore di IS 1 una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 CC, confermando quale tutrice PR 1, revocando parimenti la curatela istituita a suo favore giusta l’art. 393 cifra 2 CC (copia decisione 13.2.2007, Ris. CTR 6.2.2007, annessa all’istanza 4/9.2.2011).\n2. In data 7.10.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel decreto di accusa 7.10.2010 (DA __________).\nIl predetto decreto è cresciuto in giudicato il 15.11.2010.\n3. Con la presente istanza PR 1, attiva presso il Servizio __________ __________ e tutrice di IS 1, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del surriferito decreto di accusa, allegando tra l’altro copia della diffida di pagamento 31.1.2011 di CHF 400.-- inerente al medesimo.\nCome esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.\n4. Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: \"Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione\".\nDal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).\nPer contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), a livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.\n5. Nel caso in esame – ritenuti le mansioni attribuite alla tutrice e i motivi alla base della sua richiesta – è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.\nLa diffida di pagamento pari a CHF 400.-- (CHF 300.-- per la multa, CHF 50.-- per la tassa di giustizia e CHF 50.-- per le spese diverse) deriva, in effetti, dal decreto di accusa 7.10.2010 emanato a carico di IS 1, tutelato della qui istante (DA __________).\nDi conseguenza copia del decreto di accusa 7.10.2010 (DA __________) – da cui emerge la distinta di pagamento inerente all’importo di CHF 400.-- – viene trasmessa alla tutrice istante unitamente alla presente decisione.\n6. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando.\nConsiderata la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese.\nPer questi motivi,\nvisti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La segretaria"}