4 CPP che le parti possono designare quale patrocinatore qualsiasi persona avente l’esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia; sono fatte salve le restrizioni stabilite dal diritto sull’avvocatura, in particolare dall’art. 2 cpv. 1 LLCA, secondo cui la rappresentanza in giudizio / dinanzi alle autorità giudiziarie è riservata agli avvocati (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 127 CPP n. 15; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 127 CPP n. 5). Tenuto conto di quanto sopra esposto, all’IS 1 non può essere di principio riconosciuta la rappresentanza processuale professionale dinanzi alle autorità penali.