b LACPC (RL 3.3.2.1.), all’IS 1 è riconosciuta la rappresentanza processuale professionale in materia di contratto di lavoro [a condizione che abbia una procura scritta del loro rappresentato, che abbia l’esercizio dei diritti civili e che sia ritenuta dal giudice capace di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza (art. 12 cpv. 2 LACPC)]. Il Codice di diritto processuale penale svizzero (entrato in vigore l’1.01.2011) prevede all’art. 127 cpv. 4 CPP che le parti possono designare quale patrocinatore qualsiasi persona avente l’esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia;