e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Giusta i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava, infatti, anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Giusta i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv.