la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI. 4. Valendo i medesimi principi dell’art. 27 CPP TI, pur essendo stata la qui istante parte (nonostante non abbia inoltrato formale querela nei confronti di __________ ha dato avvio all’apertura di un procedimento penale) nel procedimento nel frattempo terminato (archiviato), essa deve seguire la procedura allora prevista dall’art. 27 CPP TI (ed ora art. 62 cpv. 4 LOG) e dimostrare un interesse giuridico legittimo.