Egli stesso ha riconosciuto che "E' vero che poco dopo il mio arrivo in Svizzera ho fatto quanto risulta dalla sentenza di condanna e cioè che ho trafficato con gli stupefacenti. L'ho fatto perché era l'unico modo per guadagnare qualcosa non avendo la possibilità di lavorare". (cfr. verbale di udienza 1°.2.2011 davanti al GPC, p. 1, AI 9). Nel caso in esame data l'esistenza del pericolo di recidiva viene a mancare un presupposto per la concessione della liberazione condizionale ex art. 86 cpv. 1 CP, così che la decisione impugnata ha da essere tutelata. 4. Il reclamo va pertanto respinto.