Con decisione 1°.2.2011, il GPC ha rifiutato di porre il qui reclamante al beneficio della liberazione condizionale. Il giudice, dopo aver esposto un breve istoriato personale e penale del qui reclamante ed aver ricordato il diritto applicabile, ha valutato i preavvisi negativi espressi dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali e del Patronato così come le dichiarazioni rilasciate da RE 1 nell'udienza del 1°.2.2011, che fanno stato della di lui volontà di non rientrare al proprio paese di origine e di sostanzialmente non collaborare al ritrovamento rispettivamente alla formazione di un documento di viaggio.