{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-24_2011-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107738&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1eda2619cd3fa02caac5a7ea3b32ab5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.03.2011 60.2011.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. 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Egli ha ripetutamente dichiarato di essere nella più totale impossibilità di farsi in qualsiasi modo aiutare per l'invio di un documento\" (cfr. scritto 17.1.2011 dell'Ufficio di patronato, AI 4).\nMiglior successo non è pertoccato alla Sezione della popolazione di Bellinzona, la quale, dopo aver sentito RE 1 in punto alle sue vere generalità nonché alla sua volontà di dare seguito all'ingiunzione di abbandono del territorio svizzero, ha riferito come quest'ultimo \"si è rifiutato di collaborare, dichiarando espressamente di non essere disposto a rientrare nel suo paese d'origine\" (cfr. scritto 31.1.2011 della Sezione della popolazione, AI 8).\nIl reclamante, pur conscio dell'ordine di allontanamento emanato a suo carico e quindi dell'impossibilità di ottenere un permesso di soggiorno nel nostro paese, non ha in vista altro progetto se non quello di comunque permanere in Svizzera, o quantomeno in Europa, e dunque quello di venire a trovarsi in una situazione d'illegalità dal profilo del diritto degli stranieri, senza alcuna prospettiva di inserimento professionale. Ciò che lo espone, inevitabilmente, alla clandestinità nonché al rischio che egli si dia alla latitanza per sottrarsi al rimpatrio legale, al quale si oppone con ogni mezzo. In tali circostanze se si pon mente alla facilità con cui egli, poco più che ventenne, giunto per la prima volta in un paese per lui estraneo, pendente ancora la sua domanda d'asilo, si è subito inserito nel commercio illecito degli stupefacenti vendendo al dettaglio ovuli di cocaina, il rischio che egli, una volta posto in libertà anticipata, ricada nella commissione di nuovi reati è altamente probabile e concreto, posto altresì come egli non possa far capo ad alcun sostegno familiare ed economico.\nEgli stesso ha riconosciuto che \"E' vero che poco dopo il mio arrivo in Svizzera ho fatto quanto risulta dalla sentenza di condanna e cioè che ho trafficato con gli stupefacenti. L'ho fatto perché era l'unico modo per guadagnare qualcosa non avendo la possibilità di lavorare\". (cfr. verbale di udienza 1°.2.2011 davanti al GPC, p. 1, AI 9).\nNel caso in esame data l'esistenza del pericolo di recidiva viene a mancare un presupposto per la concessione della liberazione condizionale ex art. 86 cpv. 1 CP, così che la decisione impugnata ha da essere tutelata.\n4. Il reclamo va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto delle verosimili possibilità finanziarie del reclamante, gli devono essere poste a carico.\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o PCT La Stampa, Lugano.\n3. Rimedio di diritto:\nContro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).\n4. Intimazione:\n|\n|\n- ; -\nper conoscenza: - .\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La segretaria"}