{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-24_2011-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107738&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1eda2619cd3fa02caac5a7ea3b32ab5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.03.2011 60.2011.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. 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Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto \"se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà\" (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se \"non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti\". Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza sviluppata con l'art. 38 vCP rimane applicabile (decisione TF 6B_428/2009 del 9.7.2009; DTF 133 IV 201 cons. 2.2).\nLa prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, e, soprattutto, il grado del suo eventuale ravvedimento così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisione 6B_714/2010 del 4.1.2011 cons. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.7.2009 cons. 1.1.; DTF 133 IV 201 cons. 2.3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).\nLa natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons. 1a con rif.).\n3. Dagli atti emerge che RE 1 ha pacificamente espiato i 2/3 della condanna e che il comportamento da lui tenuto in carcere, occupandosi di lavori manuali e di lavori nel laboratorio di meccanica, è da considerare in ordine, malgrado un'ammonizione per colluttazione con un altro detenuto (cfr. scritto 17.1.2011 della Direzione del penitenziario, AI 5).\nÈ la prognosi sfavorevole in punto al rischio che il reclamante commetta nuovi reati se posto in libertà anticipata, ad essere, nel caso concreto, determinante per il rifiuto della liberazione condizionale. Prognosi negativa che anche in questa sede deve essere confermata sulla base della valutazione complessiva delle seguenti circostanze.\nRE 1, sedicente, originario del Ghana nato il __________, avrebbe, a suo dire__________ il 19.4.2010 (all'età di 21 anni) per depositare una domanda d'asilo, a seguito della quale ha ottenuto il permesso N (scaduto il 18.10.2010) ed è stato collocato presso il Centro della Croce Rossa a Paradiso. Subito si è inserito nell'illecito traffico degli stupefacenti e, avendo venduto al dettaglio, sull'arco di quasi quattro mesi (dal 19.4.2010 all'11.8.2010), all'incirca 70 grammi di cocaina (pura al 18 %) in ovuli e avendone altresì consumata personalmente per un breve periodo prima del suo arresto (avvenuto l'11.8.2010), è incorso nella condanna pronunciata il 10.11.2010 dal presidente della Corte delle assise correzionali, di cui egli sta tuttora espiando la pena.\nSprovvisto di qualsiasi documento di legittimazione e non essendosi premurato per cercare di ottenerlo onde permettere l'accertamento delle sue generalità e della sua origine, nel novembre 2010 l'Ufficio federale della migrazione non è entrato in materia della domanda d'asilo deposta dal qui reclamante e ne ha ordinato l'immediato allontanamento dalla Svizzera dopo la sua scarcerazione.\nRE 1, come da lui stesso dichiarato a varie riprese, è determinato nel non voler far rientro nel di lui asserito paese d'origine. Ancora davanti al GPC nell'udienza del 1°.2.2011 egli ha ribadito \"io non voglio ritornare nel mio paese d'origine (che ho lasciato quando avevo 14 anni) e quindi non faccio nulla perché mi si possa rimandare lì\" (cfr. verbale di udienza 1°.2.2011, p. 1, AI 9). In questo senso, nel periodo di carcerazione, egli non ha fornito la minima collaborazione alle preposte autorità e, malgrado gli sforzi profusi dalle stesse, a tutt'oggi egli non possiede documenti d'identità e nemmeno documenti di viaggio, atti a permetterne il rimpatrio o l'allontanamento verso un altro paese al termine dell'espiazione della pena."}