{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-24_2011-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107738&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1eda2619cd3fa02caac5a7ea3b32ab5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.03.2011 60.2011.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. 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Negata per pericolo di recidiva (prognosi sfavorevole) in quanto straniero senza permesso di dimora, senza documenti di legittimazione e contrario al suo rimpatrio\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 1 marzo 2011/ps\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |\n|\nsegretaria: |\nElena Tagli Schmid, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 3/7.2.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1 sedicente, c/o Penitenziario La Stampa, Lugano, |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 1.02.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, in relazione alla concessione della liberazione condizionale (inc. GPC __________); |\npremesso che il reclamo 3.02.2011 è stato erroneamente inviato al GPC, il quale con scritto 4/7.02.2011 l'ha trasmesso, per competenza, a questa Corte;\nrichiamato lo scritto 9/10.2.2011 del GPC, con il quale comunica di non presentare osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con sentenza 10.11.2010 (cresciuta in giudicato) il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio in Lugano ha condannato il sedicente RE 1 alla pena detentiva di nove mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto dall'11.8.2010 al 10.11.2010), siccome ritenuto colpevole di ripetuta infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per fatti commessi tra l'aprile e l'agosto 2010 (inc. TPC __________).\nb. Ritenuto che il qui reclamante si trova in espiazione di pena dal 10.11.2010, dedotto il carcere preventivo, egli ha raggiunto i 2/3, per la liberazione condizionale, l'8.2.2011, mentre che il fine pena cadrà il 10.5.2011.\nc. Nell'ambito della procedura inerente l'esame della liberazione condizionale il giudice dei provvedimenti coercitivi ha proceduto a raccogliere i preavvisi delle autorità interessate.\nL'Ufficio di patronato in data 13.1.2011 ha espresso preavviso negativo in punto alla liberazione condizionale del qui reclamante \"fintanto che non possa essere chiarita la sua identità e origine\" (cfr. scritto 13.1.2011 dell'Ufficio di patronato, AI 2). In particolare quest'ufficio ha formulato una prognosi negativa sulla base del fatto che RE 1 dovrà immediatamente lasciare la Svizzera una volta scarcerato - siccome l'Ufficio federale della migrazione non è entrato nel merito della sua domanda d'asilo -, e che per lui non è stato possibile allestire un piano d'uscita, stante che egli è privo di un documento di riconoscimento e che, pur sostenendo di essere cittadino del Ghana, ha dichiarato di non volervi più far rientro bensì di volersi trasferire in Italia.\nPure il direttore aggiunto delle strutture carcerarie cantonali, dir. __________, in data 17.1.2011 ha formulato preavviso negativo \"fintanto non sarà possibile ottenere un documento per il suo rimpatrio\" (cfr. scritto 17.1.2011, AI 5). Ciò in considerazione del fatto che RE 1, pur avendo tenuto in carcere un comportamento considerato in generale corretto (malgrado un'ammonizione per colluttazione con un altro detenuto), è privo di un documento di legittimazione valido per il suo rimpatrio (previsto al momento della sua scarcerazione), al quale egli non intende sottoporsi.\ne. Il 1°.2.2011 il GPC ha sentito in udienza il sedicente RE 1. Egli ha confermato il contenuto dei preavvisi delle suddette autorità, dichiarando in particolare che \"quello che c'è scritto nei rapporti che mi sono stati comunicati è sostanzialmente giusto, io non voglio ritornare nel mio paese d'origine (che ho lasciato quando avevo 14 anni) e quindi non faccio nulla perché mi si possa rimandare lì. E' vero che a metà gennaio sono stato sentito e ho ribadito che non voglio tornare al mio paese d'origine. E' pure vero che non ho documenti\" (cfr. verbale udienza 1°.2.2011 p. 1, AI 9). Egli ha altresì riconosciuto di essere entrato in Svizzera, proveniente dall'Italia, per depositare domanda d'asilo (domanda che non è stata presa in considerazione dall'autorità federale competente) e di aver, poco dopo il suo arrivo nel nostro paese, \"fatto quanto risulta dalla sentenza di condanna e cioè trafficato con gli stupefacenti. L'ho fatto perché era l'unico modo per guadagnare qualcosa non avendo la possibilità di lavorare. Voglio comunque dire che era la prima volta che facevo qualcosa del genere\". Egli ha dipoi confermato che le sue vere generalità sarebbero quelle da lui indicate alle autorità penali e quindi di essere originario del Ghana. Egli ha concluso ribadendo nuovamente \"che non voglio tornare in Ghana, non ho più niente lì e se vi tornassi dovrei fare una vita da schiavo\" (cfr. verbale udienza 1°.2.2011 p. 2, AI 9).\nf. Con decisione 1°.2.2011, il GPC ha rifiutato di porre il qui reclamante al beneficio della liberazione condizionale. Il giudice, dopo aver esposto un breve istoriato personale e penale del qui reclamante ed aver ricordato il diritto applicabile, ha valutato i preavvisi negativi espressi dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali e del Patronato così come le dichiarazioni rilasciate da RE 1 nell'udienza del 1°.2.2011, che fanno stato della di lui volontà di non rientrare al proprio paese di origine e di sostanzialmente non collaborare al ritrovamento rispettivamente alla formazione di un documento di viaggio. In tali circostanze il giudice ha ritenuto concreto il rischio che il reclamante, se posto al beneficio della liberazione condizionale, possa commettere nuovamente reati (oltre che a permanere illegalmente sul nostro territorio), stante che egli si verrebbe a trovare nella medesima situazione precedente il di lui arresto."}