la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che, per contro, l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è, dall’1.01.2011, regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, art. 101 CPP n. 4); che il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [art. 101 cpv. 1 e art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (art. 105 cpv.