Ritenuta la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustiza e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente La cancelliera