la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione". 3. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’__________ nella sua istanza e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico (analisi dei metodi di suicidio a scopo di prevenzione) entrambi prevalenti sui diritti personali delle vittime del suicidio. A ciò aggiungasi che con decisione 5.10.2005 l’allora Camera dei ricorsi penali aveva già riconosciuto all’IS 1 un interesse scientifico giusta l’art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv.