La tassa di giustizia e le spese sono ridotte al minimo. 8. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico dell’insorgente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 10, 36 e 123 Cost. fed., 74 s. e 84 CP, 393 ss. e 439 CPP, la legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, il regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, il regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.