Postula quindi di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in relazione al presente gravame: “(…) nella presente fattispecie la situazione finanziaria del ricorrente è notoriamente precaria, in quanto il medesimo si trova attualmente in detenzione. È pertanto evidente come egli non sia in grado di sopperire alle spese ricorsuali, per cui il presente gravame risulta necessario (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 6). Tuttavia, per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio del reclamante, la stessa è infondata in quanto una difesa, nel caso concreto, non si impone per la tutela dei suoi interessi. La tassa di giustizia e le spese sono ridotte al minimo.