5.2. Ogni restrizione della libertà personale deve rispettare, come già sopraindicato, il principio della proporzionalità. Una delle componenti del principio della proporzionalità vuole che la misura restrittiva scelta appaia come un mezzo necessario, efficace ed adeguato per realizzare lo scopo d’interesse pubblico ricercato, senza eccedere quanto è indispensabile per conseguirlo e tutelando il più possibile la libertà del singolo (cfr. A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, n. 217 ss.).