4.2. Possono costituire un interesse pubblico atte a limitare la libertà personale le misure di polizia. Quest’ultime sono restrizioni con lo scopo di tutelare il cittadino contro minacce che mettono in pericolo l’ordine pubblico. Secondo la definizione classica del Tribunale federale l’ordine pubblico comprende l’ordine pubblico propriamente detto, la salute, la sicurezza, la moralità pubblica e la buona fede negli affari (cfr. DTF 110 Ia 99). Per ordine pubblico propriamente detto si deve intendere l’assenza di disordine, di atti di violenza contro le persone, i beni o lo Stato stesso (cfr. A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, n. 209 ss.). 4.3.