3.3. Nel caso in esame il provvedimento qui contestato poggia su una valida base legale materiale: il regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, allestito dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato (delega prevista dall’art. 10 cpv. 4 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007), esclude, come già sopraindicato, al suo art. 59 l’accesso o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica da parte dei detenuti, così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete.