ed essere rispettose del principio di proporzionalità. Il regime di detenzione non può essere infatti lasciato al libero apprezzamento dell’amministrazione del penitenziario. Tale regime a cui sottostanno i detenuti deve essere almeno regolato “dans les grandes lignes” (e non in dettaglio) da un decreto di portata generale, che la direzione del penitenziario sarà tenuta a rispettare. Le restrizioni alla libertà dei detenuti derivanti dal regime di detenzione (le visite, le passeggiate, i pasti o il controllo della corrispondenza) possono dunque figurare in una legge materiale quale il regolamento della prigione, e non necessitano una legge formale (cfr. DTF 106 Ia 277, consid.