5 con rimandi). Per quanto compatibile con il loro stato di detenzione, i detenuti beneficiano dei diritti fondamentali, incluso quello della libertà personale, che è intangibile nella sua essenza, senza tuttavia il diritto di avvalersi di tutte le forme di questo diritto costituzionale. I detenuti non devono dunque essere limitati nella loro libertà individuale oltre le esigenze del fine dell'istruttoria penale e dell'ordine dell'istituto di detenzione. Ma, una volta in prigione, essi sottostanno alle restrizioni imposte dalla loro condizione di detenuto e dal rapporto speciale che li lega allo Stato (Sonderstatusverhältnis) (DTF 106 Ia 277, consid.