principio fondamentale del diritto costituzionale, essa protegge inoltre, a titolo sussidiario, tutte le libertà che si caratterizzano come una manifestazione elementare dello sviluppo e dell'affermazione della personalità umana. Il diritto alla libertà personale non è assoluto: restrizioni sono ammissibili se si fondano su di una base legale, se sono sorrette da motivi preminenti d'interesse pubblico e non ledono il principio della proporzionalità (art. 36 Cost.); comunque la libertà personale non può essere soppressa completamente o privata del suo contenuto di istituzione giuridica (DTF 114 Ia 357 consid. 5 con rimandi).