3.1. RE 1, nel suo reclamo 11/12.7.2011, afferma innanzitutto che “(…) la decisione 8 marzo 2011 trova fondamento nel regolamento sull’impiego dei mezzi informatici, il quale trova fondamento sull’art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino e nella risoluzione __________ del 16.11.2010 del Consiglio di Stato il quale non richiama né si fonda su nessuna base legale di alcun tipo. Tale risoluzione governativa non è dunque base legale sufficiente per permettere l’adozione di un regolamento di impiego dei mezzi informatici che comporti una così grande limitazione della libertà personale dei detenuti della Stampa (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 1 s.).