2.6. In applicazione di detto regolamento il direttore aggiunto delle strutture carcerarie cantonali ha così imposto a RE 1, con decisione 8.3.2011 qui impugnata, di consegnare il suo materiale informatico entro il 30.6.2011. 3. 3.1. RE 1, nel suo reclamo 11/12.7.2011, afferma innanzitutto che “(…) la decisione 8 marzo 2011 trova fondamento nel regolamento sull’impiego dei mezzi informatici, il quale trova fondamento sull’art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino e nella risoluzione __________ del 16.11.2010 del Consiglio di Stato il quale non richiama né si fonda su nessuna base legale di alcun tipo.