2.3. Per quanto qui d’interesse si rileva che l’art. 59 del regolamento delle strutture carcerarie vieta l’accesso o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica, così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete. Eccezioni sono previste per le persone condannate che adempiono le condizioni definite in una disposizione della Direzione che possono effettuare delle video conferenze tramite apparecchi delle strutture carcerarie, secondo le modalità indicate; per le persone autorizzate per motivi di formazione;