la prevenzione della recidiva dopo la fine dell’esecuzione, la normalizzazione, la lotta contro le conseguenze nocive della privazione della libertà, l’obbligo di assistenza necessaria e la prevenzione della recidiva durante la privazione della libertà. Nell’ambito della prevenzione della recidiva, la Svizzera ritiene molto importante che i condannati mantengano legami con il mondo esterno. A tal fine sono garantiti l’accesso ai prodotti della stampa e la ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché i contatti personali (lettere, telefonate, visite). Vengono particolarmente incoraggiate le relazioni con la famiglia e le persone più vicine (art. 84 CP).